IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza:
    Nel procedimento sub n. 393/92 e r.g. n.r. 1648-C/91 r.g. a carico
 di  Colja  Paolo  imputato fra gli altri, del reato previsto e punito
 dall'art. 40, secondo comma, del c.p. e 20, lett. c), della legge  n.
 47/1985  per  non aver impedito a Paoluzzi Luciano e Marcon Ester, in
 qualita' di sindaco di Monrupino, di costruire senza concessione  una
 piazzola in calcestruzzo con recintazione e posa di un contenitore di
 gas GPL sulle particelle catastali 1151/1, 1151/2, 1151/5 del c.c. di
 Rupingrande, zona soggetta a vincolo paesaggistico in base alla legge
 n.  1497/1939, evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire nella
 sua qualita' di sindaco fino all'eventuale  rilascio  di  concessione
 autorizzando  tali  opere, in violazione alla competenza regionale in
 materia di  tutela  del  vincolo  paesaggistico-ambientale  ai  sensi
 dell'art.  3  della l.r. n. 36/1989 (fatto commesso in Monrupino il 5
 maggio 1990);
    Rilevato che il p.m.  -  cui  si  e'  associata  la  difesa  -  ha
 sollevato  la  questione  di  legittimita' costituzionale delle norme
 regionali (legge n. 52/1991) che prevedono la necessita'  della  sola
 autorizzazione per l'installazione di impianti tecnologici a servizio
 di  edifici, in tal modo confliggendo con le norme costituzionali che
 escludono in  capo  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  qualsiasi
 potere  in  ordine  alla  legiferazione  in  materia  per le quali e'
 previsto un precetto penale;
    Rilevato che la stessa questione e' stata gia' sollevata  con  tre
 ordinanze dd. 17 giugno 1992, 5 febbraio 1993 e 11 marzo 1993;
    Rilevato  che  la  difesa ha prodotto in giudizio provvedimento di
 autorizzazione in sanatoria, relativo all'installazione del serbatoio
 di cui al capo di imputazione, rilasciata il 9 maggio 1992;
    Rilevato che la legge n. 9/1982 (art. 7) non richiede il  rilascio
 di  concessione  edilizia bensi' solo di una autorizzazione gratuita,
 per le opere costituenti impianti tecnologici al servizio di  edifici
 gia'  esistenti, purche' tali interventi non siano realizzati in zone
 sottoposte ai vincoli paesaggistici, ambientali e  architettonici  di
 cui  alle  leggi  nn.  1089  e  1497  del 1939 (nella quale ultima si
 inquadra la fattispecie contestata al Colja);
    Rilevato che la legge regionale 19 novembre 1991, n.  52,  prevede
 (art.  78, primo comma, 68, terzo comma, lett. f), 79, secondo comma,
 131 e 133), a differenza del complesso normativo statale  dettato  in
 materia   di   disciplina  e  controllo  dell'attivita'  urbanistico-
 edilizia, il rilascio della autorizzazione  per  gli  interventi  che
 consistano  nella  realizzazione di impianti tecnologici, al servizio
 di edifici gia'  esistenti,  senza  operare  alcuna  distinzione  tra
 interventi  de quibus effettuati in zone sottoposte al vincolo di cui
 alla legge n. 1497/1939 e in zone non sottoposte;
    Rilevato che non si tratta di differenza puramente  terminologica,
 in   quanto  l'autorizzazione  (e  di  conseguenza  anche  quella  in
 sanatoria), pur essendo, al pari della  concessione,  rilasciata  dal
 sindaco,  non  e'  per  espresso  dettato normativo (art. 79, secondo
 comma, della legge regionale n. 52/1991),  soggetta  all'obbligo  del
 parere,   sul   progetto,   della   commissione   edilizia  ne'  alla
 corresponsione del contributo di cui all'art. 90, primo comma, stessa
 legge (commisurato cioe' all'incidenza delle spese di  urbanizzazione
 e   al  costo  di  costruzione),  e  che  peraltro  il  parere  della
 commissione edilizia integrata (art. 133 in relazione  all'art.  131,
 settimo  e nono comma, della legge regionale n. 52/1991) ha l'effetto
 di rendere assoggettabile alla vigilanza della regione e  quindi  del
 Ministero  dei  beni  culturali e ambientali, beni sottoposti anche a
 tutela paesaggistica;
    Ritenuto  che  la  citata  legge  regionale,  nel  subordinare  la
 costruzione  di  impianti  tecnologici, in zona vincolata ex legge n.
 1497/1939, al rilascio di un provvedimento di autorizzazione e non di
 concessione,  al  pari  della  normativa  statale  (con   conseguente
 possibilita' di rilascio di autorizzazione in sanatoria) rende lecita
 un'attivita'  che  la  normativa  statale  considera,  al  contrario,
 illecita e passibile di sanzione penale;
   Ritenuto che la suddetta legge  regionale  travalichi  la  potesta'
 legislativa  costituzionalmente conferita alla regione Friuli-Venezia
 Giulia, risultando pertanto non manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale sollevata e segnatamente  degli  artt.
 78,  primo  comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale
 n. 52/1991 limitatamente alla parte in  cui  le  suddette  norme  non
 operano   alcuna   distinzione  tra  interventi  de  quibus  in  zona
 sottoposta o meno al vincolo della legge n. 1497/1939, per  contrasto
 con  gli  artt.  3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione cosi'
 come quest'ultimo integrato dalla legge costituzionale n. 1/1963;
    Rilevato  che,   per   costante   indirizzo   di   codesta   Corte
 costituzionale,  sia  pure  inerente  ad  altra materia (sentenze nn.
 79/1977, 179/1976, 487/1989 e  370/1989),  non  spetta  alla  regione
 introdurre nuove figure di reato ne' interferire negativamente con le
 norme  penali,  disciplinando  come  lecita  un'attivita'  penalmente
 sanzionata dall'ordinamento nazionale;
    Rilevato che appaiono cosi' violati:
       a)  l'art.  3  della  Costituzione,  perche'  risulterebbe  una
 evidente  disparita'  di  trattamento  tra  chi  ponga  in  essere la
 condotta de qua nel Friuli-Venezia Giulia rispetto a  chi  lo  faccia
 nel resto del territorio nazionale;
       b)  l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione, sotto il
 profilo della illegittima interferenza della regione  sulla  potesta'
 punitiva esclusiva dello Stato;
       c)  art. 116 della Costituzione e 4 dello statuto regionale del
 Friuli-Venezia Giulia (che e' norma avente  rango  costituzionale  lo
 statuto  essendo  stato approvato con legge costituzionale n. 1/1963)
 in  quanto  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  pur  disponendo  di
 potesta' legislativa esclusiva in tema di urbanistica ( ex art. 4, n.
 12,  della legge costituzionale n. 1/1963) non potrebbe dettare norme
 contrastanti,  ma  al  contrario  dovrebbe  armonizzarsi  con   norme
 fondamentali  di  riforma economico-sociale quali possono essere con-
 siderate le numerose e  successive  leggi  statali  emanate  in  tale
 materia  (legge  nn.  1150/1942,  10/1977,  47/1985 e 9/1982) e con i
 principi fondamentali in esse stabiliti;
    Ritenuta la questione rilevante nel presente giudizio,  in  quanto
 la sua risoluzione condiziona l'esito del procedimento, nel senso che
 un  eventuale  accoglimento,  consentendo  la  diretta applicabilita'
 della  legge   nazionale,   potrebbe   condurre   ad   una   condanna
 dell'imputato  non  potendo  operare la causa di estinzione del reato
 prevista dall'art. 22 della legge n. 47/1985 subordinata al  rilascio
 di  concessione e non di autorizzazione in sanatoria, mentre, in caso
 di rigetto, l'imputato andrebbe  assolto  per  non  essere  il  fatto
 previsto dalla legge come reato;